Arriva la stretta contro la diffusione di contenuti terroristici on line: arresto fino ad un anno e sanzioni milionarie sono previste per i server inadempienti. Lo prevede lo schema di decreto legislativo di adeguamento al Regolamento europeo 784 del 2021 che è all’ordine del giorno del pre Consiglio dei ministri e che probabilmente sarà domani all’esame del Cdm, su proposta dei ministri degli Affari europei e della giustizia. In rete si possono trovare indicazioni per la fabbricazione e l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, nonché sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Il web è inoltre usato da parte di gruppi terroristici per propagandare il loro messaggio, radicalizzare e reclutare adepti, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche. Da qui l’esigenza di un giro di vite verso “i prestatori di servizi di hosting”, le piattaforme che ospitano i siti a rischio. Il decreto contiene sanzioni penali, con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 100mila fino a 400mila euro per “il prestatore di servizio” che omette di designare “un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l’immediata esecuzione dei medesimi”; o che non avendo lo stabilimento principale nell’Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell’Unione ai fini del ricevimento, dell’attuazione e dell’esecuzione degli ordini di rimozione. Pena analoga per chi omette di rimuovere i contenuti terroristici entro un’ora dal ricevimento dell’ordine di rimozione o di disabilitare l’accesso ad essi entro lo stesso termine. Se l’omissione è “sistematica o persistente” l’arresto sale fino a un anno e l’ammenda da 250mila fino ad 1 milione di euro, o anche fino ad un importo pari al 4% del fatturato realizzato a livello mondiale nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento della violazione. L’emissione dell’ordine di rimozione dei contenuti terroristici nei confronti di un server spetta all’ufficio “del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale”. Per emettere l’ordine il pm acquisisce ogni informazione necessaria anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (tavolo che si riunisce periodicamente al Viminale a cui siedono rappresentanti della Forze di Polizia e dell’intelligence). I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l’ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell’ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili hanno 10 giorni di tempo per presentare opposizione avanti al gip. Sanzione amministrativa da 25mila a 100mila euro. infine, per chi non informa tempestivamente l’autorità che ha emesso l’ordine di rimozione dell’avvenuta esecuzione dell’ordine, indicandone in particolare la data e l’ora. La sanzione sale da 50mila a 200mila euro se il prestatore non applica disposizioni volte a contrastare l’uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici. Ulteriore rincaro della multa da 75mila a 300mila euro se si omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici.