Ordinamento giudiziario militare, arrivano le novità nel Consiglio dei Ministri
“L’approvazione del decreto legislativo sull’ordinamento giudiziario militare, rappresenta un passo importante che conferisce maggiore efficacia alla giustizia militare. Un provvedimento che garantisce inoltre un sistema giudiziario militare all’altezza delle sfide del nostro tempo”.
Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.
Su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto il Consiglio dei Ministri ha oggi approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in materia di funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.
Il decreto si inquadra nella più ampia delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario recata dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, con riferimento all’ordinamento giudiziario militare. Lo stesso dispone fra l’altro l’introduzione in ciascuna procura militare del procuratore militare aggiunto con corrispondente soppressione di un posto di sostituto procuratore militare e allinea, per quanto compatibile, la disciplina del Consiglio della magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo la maggioranza dei componenti elettivi.
La giurisdizione militare trova il suo fondamento, in linea generale, nella Costituzione all’articolo 103, terzo comma e, nel dettaglio, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare.
Ordinamento giudiziario militare
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 – ESAME DEFINITIVO (DIFESA)
Il Decreto si integra nella più ampia delega per la riforma dell’Ordinamento giudiziario recata dalla legge 17 giugno 2022, numero 71, con riferimento all’Ordinamento giudiziario militare.
Lo stesso dispone, inoltre, l’introduzione in ciascuna Procura militare del Procuratore militare aggiunto con corrispondente soppressione di un posto di Sostituto Procuratore militare e allinea, per quanto compatibile, la disciplina del Consiglio della Magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo la maggioranza dei componenti elettivi.
La giurisdizione militare trova il suo fondamento, in linea generale, nella Costituzione all’articolo 103, terzo comma e, nel dettaglio, nel Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’Ordinamento militare.
Consiglio della magistratura militare
Istituito dalla legge 30 dicembre 1988 n. 561 il Consiglio della magistratura militare, o anche CMM, inizialmente era composto da:
- primo presidente della Corte di cassazione,
- 1 procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, membro di diritto,
- 2 membri laici nominati, di concerto, dai presidenti dei due rami del Parlamento,
- 5 magistrati militari, uno dei quali con funzioni di cassazione, eletti da tutti i magistrati militari.
In seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 604, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare i componenti del Consiglio sono così rideterminati:
- 1 primo presidente della Corte di cassazione
- 1 procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, membro di diritto;
- 1 membro laico nominato, di concerto, dai presidenti dei due rami del Parlamento, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio;
- 2 magistrati militari eletti da tutti i magistrati militari.
A seguito della riforma del 2007, è così ripartita i tribunali e le procure passano da 9 a 3: sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Risultano attivi solo gli uffici presso le città di Verona, Roma e Napoli.
- la competenza territoriale del Tribunale militare e la Procura militare di Verona è relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
- il Tribunale militare e la Procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
- il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Infine le sezioni di Corti d’appello militari di Verona e Napoli sono soppresse, e i relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica, sono unificate con l’unica Corte militare d’appello di Roma, con competenza su tutto il territorio nazionale.