da Adnkronos
La candidatura del Generale Roberto Vannacci “potrebbe essere viziata in base alle norme dell’ordinamento militare che vietano la candidatura nella circoscrizione in cui l’Ufficiale ha svolto funzioni di comando, e ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha esteso l’ambito di applicazione di tali norme”. Lo afferma il Codacons, che sul caso ha presentato una formale istanza all’Ufficio elettorale presso la Corte d’Appello di Roma, al fine di verificare la posizione di Vannacci e valutare l’annullamento della sua candidatura.
“Senza entrare nel merito della scelta politica del Generale, e al di là delle posizioni ideologiche di Vannacci e dello schieramento con sui si presenta alle elezioni, la recente candidatura del Generale alle elezioni europee appare in contrasto con le norme dell’ordinamento militare che vietano la candidatura di un ufficiale nella circoscrizione in cui abbia svolto incarichi di comando”, spiega il Codacons.
“In particolare – prosegue l’Associazione dei Consumatori – l’art 1485 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che ‘Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361’, e che quindi ‘Non sono eleggibili gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri’.
Come noto il Ministero della Difesa è già intervenuto per chiarire la legittimità della candidatura del Generale Vannacci, sostenendo che la causa di ineleggibilità riguarda solo il Parlamento italiano e non quello Europeo. Tuttavia una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 sembra andare in direzione del tutto opposta, stabilendo che le norme sulla ineleggibilità di un candidato debbano intendersi in senso estensivo e vadano applicate anche al di fuori delle elezioni per il Parlamento nazionale, come appunto le elezioni europee”, aggiunge il Codacons.
“Per tali ragioni, e nell’esclusivo interesse degli elettori e della legalità, il Codacons ha presentato presso l’ufficio elettorale della Corte d’appello una istanza volta a valutare se la candidatura del generale Vannacci sia da annullare per ragioni di contrasto con la Costituzione e per la eventuale sussistenza delle incompatibilità sancite dal Codice dell’Ordinamento Militare”.