“Questa prestigiosa onorificenza è il giusto riconoscimento per il servizio reso da un servitore dello Stato integerrimo, figura esemplare per senso di servizio al Paese, a cui sono sempre stato vicino e a cui oggi riconosciamo pubblicamente il nostro rispetto”.
Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, consegnando la Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri al generale Tullio Del Sette, già comandante generale della Benemerita.
“Quest’oggi al ministero della Difesa, insieme al ministro Guido Crosetto e al Comandante Generale dei Carabinieri Teo Luzi, per la consegna della Croce d’Oro al merito dell’Arma dei Carabinieri al Generale Tullio Del Sette, già Comandante Generale della Benemerita. Un doveroso riconoscimento a una persona perbene, tra i migliori servitori dello Stato, che merita di essere insignito di questa prestigiosa onorificenza per l’impegno e la dedizione profusi al servizio della nostra Nazione”.
Così il presidente Del Senato Ignazio La Russa
Al generale Del Sette la croce d’oro al merito dell’Arma
Medaglia al valore e Croce al merito dell’Arma dei Carabinieri
Fonti normative
D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell’ordinamento militare.
Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate
- Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all’Ordine militare
d’Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al
valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII,
capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
Art. 1441 Istituzione - Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte
dall’Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad
attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al
progresso dell’Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da
somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all’Arma dei carabinieri
sono premiati con le seguenti ricompense: a) ricompense al valore: 1)
medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri; 2) medaglia d’argento al
valore dell’Arma dei carabinieri; 3) medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei
carabinieri; b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate
da somma perizia: 1) croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri; 2) croce
d’argento al merito dell’Arma dei carabinieri; 3) croce di bronzo al merito
dell’Arma dei carabinieri. - Le medaglie al valore e le croci al merito dell’Arma dei carabinieri possono
essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti
che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno
contribuito ad aumentare il prestigio dell’Arma dei carabinieri.
Art. 1442 Medaglie al valore dell’Arma dei carabinieri - Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri sono
concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di
estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia,
esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte a
imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un
grave disastro; b) garantire l’applicazione della legge, anche internazionale,
con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome e
il prestigio dell’Arma dei carabinieri, anche all’estero. - Per l’attribuzione della medaglia d’oro si richiede il concorso di circostanze
tali da rendere l’atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la
condizione essenziale che ne è derivato grande onore all’Arma dei carabinieri. - La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza
manifesto pericolo di vita.
Art. 1443 Croci al merito dell’Arma dei carabinieri - La croce al merito dell’Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il
concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di
segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell’Arma dei
carabinieri, da cui sono derivati a quest’ultima spiccato lustro e decoro. - Il grado della ricompensa è commisurato all’importanza degli effetti
conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell’attività svolta.
Art. 1449 Concessione alla memoria - Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere
concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione
generosa o che è deceduto in conseguenza di essa. - Nei predetti casi, l’insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo
il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del
quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al
primogenito tra i figli e le figlie; c) al più anziano tra i genitori; d) al maggiore
tra i fratelli e le sorelle. - In mancanza dei predetti congiunti, l’insegna e il brevetto del deceduto sono
attribuiti in proprietà: a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se
militare dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica
militare; b) al Museo storico dell’Arma dei carabinieri, se militare dell’Arma
stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare.
Art. 828 Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell’Arma dei
carabinieri - La medaglia al valore dell’Arma dei carabinieri: a) ha un diametro di 33
millimetri; b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell’Arma, con al centro
il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con
intorno, nella parte inferiore, la legenda «al valore dell’Arma dei carabinieri»
e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia e uno di alloro, fra loro
decussati nella parte inferiore, incisi il nome e il cognome del decorato e
l’indicazione del luogo e della data dell’evento; tra le estremità superiori dei
serti, è posta una stelletta a cinque punte; c) è sostenuta da un nastro di colore
azzurro, con al centro tre filetti; quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre
millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri; d) si
porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone; e) si applica alla
bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne sono dotati. - La croce al merito dell’Arma dei carabinieri: a) ha forma di croce patente
ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri; b)
riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18
millimetri, la granata tradizionale dell’Arma, con al centro il monogramma
della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in
corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda «al merito dell’Arma dei
carabinieri»; sul braccio verticale superiore è riportata una corona turrita,
mentre sul braccio verticale inferiore sono incisi il nome e il cognome del
decorato e l’indicazione del luogo e della data dell’evento; c) è sostenuta da un
nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro,
sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre
millimetri; d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone; e)
si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne
sono dotati.
Art. 831 Proposte di concessione - Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità
le quali, per le loro attribuzioni, sono a cognizione dei fatti e precisamente: a)
dalle autorità militari centrali, se il fatto è di rilevanza nazionale; b) dai
comandanti militari territoriali o di corpo d’armata o livello gerarchico
equiparato, o dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico, in caso di atti e
attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o
appartenenti a unità di altra Forza armata dislocate nei territori di competenza,
ovvero da civili; c) dai comandanti di corpo o dall’autorità militare in grado
più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall’autorità
consolare, per gli atti e le attività compiute all’estero. - I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a
porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della
difesa entro tre mesi a partire dalla data dell’evento che ha dato luogo alla
proposta. - Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli
lontani e all’estero. - A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le
quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, è
obbligatoria la deliberazione della presidenza dell’ente o associazione
aeronautica designata.
Art. 832 Consegna delle ricompense - Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro
cui sono attribuite in proprietà ai sensi dell’ articolo 1449 del codice, in forma
solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o
delle feste d’arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali
e di corpo d’armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorità designata
dal Ministro della difesa. - Per la Marina militare nelle località che non sono sedi di comando in capo
di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense
sono consegnate dai comandanti di porto.