10 mila riservisti da mobilitare. Ecco la proposta in Commissione Difesa di Nino Minardo per gli ex volontari
Da Adnkronos
Una riserva militare, sul modello Usa e israeliano, da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato d’emergenza. E’ quanto prevede il progetto di legge presentato alla Camera dal Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio, il leghista Nino Minardo. Che spiega come la proposta di legge parta dalla presa d’atto che in questo momento “dobbiamo essere pronti a ogni evenienza e che nel paese c’è un sentimento diffuso di mettersi a disposizione”.
Nella proposta Minardo, depositata oggi, ecco i riservisti – si tratta di un “esercito di 10.000 unità con età non superiore a 40 anni provenienti esclusivamente dal bacino dei cittadini italiani che hanno già prestato servizio come ‘Volontari in Ferma Triennale o Volontari in Ferma Iniziale e che attualmente sono in congedo”.
Ciò, viene fatto notare consentirebbe di selezionare, su base volontaria, personale già formato e addestrato dalle Forze Armate e di fatto idoneo ad essere utilmente e rapidamente mobilitato in caso di necessità e urgenza.
A mettere in moto la mobilitazione, ovvero la catena di comando, spetterebbe all’esecutivo: “Il Governo -si legge al punto 3 dell’art.1 della norma che AdnKronos ha potuto visionare – può mobilitare la riserva in tempo di guerra e di grave crisi internazionale o in caso di situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, nonché per la difesa dei confini nazionali”.
Non solo: “Il Governo può, altresì, mobilitare la riserva per adibirla al presidio del territorio, anche in concorso con le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri.
Resta comunque in capo alle Camere il via libera finale alla mobilitazione, “per autorizzarla o respingerla in tempi estremamente brevi. La decisione di mobilitare la riserva è comunicata tempestivamente alle Camere, che l’autorizzano o la respingono entro quarantotto ore dalla data della sua formalizzazione”, si legge ancora al punto 4 dell’articolo unico.