Ma qualcuno paga ancora le multe al cds?

Non si placano ancora le polemiche sulla dicotomia omologazione/taratura, i Giudici intervengono anche sulla trasparenza nella posa dei dispositivi di rilevazione, ma è da Lecce che arriva il vero coup du teatre in materia di Cds.

Novità dalla giurisprudenza in materia cds

Mentre infiamma ancora la polemica sulle contravvenzioni al cds da autovelox, perché non tarati ma solamente omologati, evidentemente sanati con un ardito “colpo di spugna” di natura politica, salvo poi ripensarci per approfondimenti, anche le Corti inferiori intervengono su tematiche da codice della strada (cds, ndr.).

Certamente, occorre una precisazione a priori.

Per arrivare a “lambire” la Suprema Corte di Cassazione, va da sé che si debba instaurare un carteggio fatto di ricorsi e controdeduzioni, e quindi si, a distanza di anni il vero protagonista del cds è il Giudice di Pace: il primo “gradino” della scaletta processuale.

Interessante, nel caso di specie, è la decisione assunta dal Giudice di Lecce, circa l’individuazione del conducente di un veicolo resosi protagonista di infrazione al cds.

Polizia locale lecce cds

Lecce: per il Giudice non è punibile chi non è grado di riferire l’identità del conducente

Andando per ordine, reati e infrazioni sono sempre riconducibili a persone, fosse anche necessaria l’individuazione di una persona giuridica, la “colpa di tutto” si ripercuote sempre sul legale rappresentante.

Fin qui, tutto chiaro, e se l’incolpevole ignoranza del conducente può avallare una cinquantina di verbali (Bologna, caso del rifugiato ucraino), la buona fede può annullare anche altre tipologie di verbali.

Nella individuazione di chi, essendo alla guida, viola il cds, il Giudice di Pace di Lecce ricostruisce – tra Corte Costituzionale e pronunce della Cassazione – come non sempre ciò non sia impossibile, annullando – quindi – il verbale elevato.

La sentenza avversa alla Polizia Locale di Cavallino

L’ufficio del Giudice di Pace di Lecce in una succinta sentenza (n. 1793/2025) cassa un verbale al cds in punta di logica e di diritto.

Diritto, seppur con quel po’ di retorica argomentativa da Alta Corte che aiuta il lettore nel comprendere il punto di vista:

  • si inizia richiamando la sentenza 27/05 della Consulta. Enfasi necessaria, questa offerta dalla Corte Costituzionale, per la ricostruzione delle vicissitudini che hanno interessato anche la genesi della patente a punti.
  • Infatti la Consulta, al tempo, ebbe a definire non costituzionale l’art. 126 bis del cds, nel momento in cui venivano decurtati i punti al proprietario della vettura e non al conducente, in caso di mancata comunicazione dei dati di quest’ultimo. A seguire, il legislatore, pose in essere dei correttivi, giungendo al testo oggi conosciuto, in particolare del secondo periodo del secondo comma:

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione

  • Il Giudice ricostruisce l’intento del legislatore: la sanzione interviene davanti a un comportamento omissivo, che debba però essere posto senza giustificato e documentato motivo.
  • La Consulta (sent. 165/2008) interviene a dirimere sulla sussistenza del completo disinteresse da parte del proprietario della vettura e chi, invece, si prodiga nel cooperare con le Autorità.
  • Si aggiunga anche l’art. 3 della l.689/1981, con la quale si evidenzia che la responsabilità, anche amministrativa, è personale e se l’errore sul fatto non può essere riportato a colpa propria, lo stesso non può essere determinato.
  • Infine, a giusto corollario, si richiama l’univoca interpretazione della Suprema Corte. La Cassazione, infatti, definisce la c.d. “buona fede” nell’errore sulla liceità del fatto, che si riverbera quale esimente.

In punta di logica, invece:

  • Posta l’ipotesi che il proprietario della vettura non possa riportare i dati del conducente, nulla potrebbe essere addebitato allo stesso, purché egli si dimostri collaborativo nei confronti dell’Autorità.

…la conclusione

Come da verbali agli atti, il proprietario della vettura contravvenzionata dalla Polizia Locale di Cavallino, ha subito riscontrato a quel Comando, con una pec.

In quell’occasione, alla Polizia Locale venne dichiarato che non si era in grado di indicare chi fosse alla guida, giacché la vettura era nelle disponibilità di suoi lavoranti.

Il Giudice conclude che l’azione posta in essere dal proprietario era dettato da buona fede, e l’omissione dovuta era assolutamente “positiva”, giacché non poteva dare riscontri diversi, seppur immediati.

Il verbale, quindi, è stato annullato.