Disposizioni e delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo

Prima, un po’ di numeri: è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 125, del 30/05/2024, la Legge n. 70, del 17/05/2024, l’oggetto ricalca il titolo: disposizioni in materia di bullismo e cyberbullismo.

Cyberbullismo: novità?

Viene segnalato, che il provvedimento oramai pubblicato (art. 1), apporta talune variazioni alla legge 71, del 29/05/2017, la preesistente normativa sul tema, adeguata alla socialità odierna.

Interessante constatare come, continuando nella lettura del provvedimento, all’articolo 3 vi sia una delega all’esecutivo, circa l’emanazione di decreti legislativi che dovrebbero aggredire, in modo più puntuale, il bullismo e il cyberbullismo.

Quanto precede, dovrebbe aversi entro 12 mesi dell’avvenuta pubblicazione della legge.

Cyberbullismo

Scuola e bullismo/cyberbullismo

Il tema viene sicuramente affrontato nel provvedimento in Gazzetta.

Il testo si preoccupa di intervenire sulla vita, e quindi sulla partecipazione attiva (diritti e doveri), degli studenti nella scuola (DPR 249/1998) .

Sicuramente la scuola rappresenta l’ideale ecosistema relazionale all’interno del quale scorgere fenomeni come quello della sopraffazione da bullo.

Nel corso del tempo, e quindi dello sviluppo delle varie piattaforme di rete, i social sono diventati sempre più immersivi, ecco perché il cyberbullismo, naturale propaggine nella rete ha una sua pericolosità autonoma.

Aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, tutte idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, offese o derisioni, sul web, comportano una violenza percepita ancora maggiore, perché realizzate in un ambiente immateriale, ma persistente, raggiungendo una pluralità di persone in breve tempo, dando l’idea, alla vittima, di non poter sfuggire a essa: di accerchiamento, salvo se non isolandosi ulteriormente (staccare la spina dal web, spegnere lo smartphone, non accedere al pc).

La scuola, comunque, rimane l’ambiente dove avvengono i primissimi contatti tra giovani e giovanissimi, e quindi è assolutamente logico che vi possa essere un’interesse istituzionale verso di essa.

L’aspetto negativo è la clausola di invarianza economica (art. 6).

Se da un lato l’apporto psicologico, sicuramente stimolato (art. 4 bis), aiuta una gestione del fenomeno bullismo/cyberbullismo, d’altro canto la capacità di spesa ridotta, quindi senza possibilità di attingere a ulteriori risorse economiche dedicate, non permette a dirigenti scolastici e associazioni di categoria, di mettere a terra nuove progettualità sul punto.

Quanto precede, fatto salvo per istituzione di un “tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
” (sempre senza oneri aggiunti) e di una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno, attraverso i media.

Impressioni? Quella di una “disposizione ponte”, in attesa dei decreti da emanare, anche alla luce di altri provvedimenti non ancora giunti al capolinea, come quella sui reati informatici (specie per quanto concerne il trattamento del reperto informatico).