Il 15 maggio scorso è stato siglato un accordo tra il Ministero dell’Interno ed ENAC, circa l’utilizzo – per attività istituzionali – del drone.
Drone e servizio d’istituto, disciplinare d’impiego
Alla presenza del Ministro dell’interno Piantedosi e del presidente Enac, Di Palma, un protocollo d’intesa tra il capo della polizia Vittorio Pisani e il direttore generale di Enac, Alessio Quaranta.
L’obiettivo dell’accordo è consentire alle Forze di polizia di utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto (droni), da impiegare nel controllo del territorio, nella gestione dell’ordine pubblico, nel contrasto al terrorismo e nella prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.
Il protocollo, firmato al Viminale d’intesa con i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, disciplina in particolare le modalità di impiego del drone in relazione ai diversi scenari operativi, concordati con Enac, e individua le caratteristiche tecniche che dovranno possedere i veicoli in funzione delle differenti operazioni in cui verranno impiegate.
Drone, dashcam, bodycam: l’universo della sorveglianza digitale
In realtà, prescindendo dall’istituzione di un tavolo permanente sull’utilizzo del drone, bisogna ricordare come la particolare materia impatta in termini significativi l’operatività dello specifico comparto, sicuramente migliorandola.
Si consideri la possibilità di cristallizzare eventi e luoghi, quindi favorendo la resa degli stessi a terzi, chiaramente assicurandone la genuinità del girato o comunque di quanto effigiato. Soluzione ideale per le attività di polizia giudiziaria ma anche di pubblica sicurezza, quando i momenti diventano sempre più concitati.
E in effetti non bisogna meravigliarsi come le prime attività sperimentali abbiano coinvolti Reparti e Battaglioni, Reggimenti mobili, unità tipiche di controllo dell’ordine pubblico, equipaggiate con bodycam. Istituendo un disciplinare d’impiego che contemperasse i bisogni operativi con la tutela della privacy (provvedimenti Garante 240 e 241 del 22.07.2021).
Gli argomenti trattati non possono, per una condizione propria di impiego, rispecchiarsi nella Polizia Locale, la quale può comunque utilizzare i particolari device in funzione di ulteriori esigenze.
A secondo del contesto, giustificabile per l’incolumità degli operatori, dalla necessità di attivazione del dispositivo per documentare operazioni di polizia locale (vds. art. 4 l. 300/1970). Al netto delle responsabilità del singolo ente d’individuare compiutamente la base giuridica del trattamento (regolamento, redazione DPIA, stesura accordo sindacale e disciplinare operativo).
Quanto sopra potrebbe anche apparire ridondante ma impatta sul successivo utilizzo degli stessi filmati che, altrimenti verrebbero meno ex art. 191 c.p.p.
L’utilizzo del drone segue analoghe procedure, certamente “l’occhio digitale” ha un impatto diversificato perché proveniente dall’alto.
I riferimenti normativi spaziano, in questo caso, dall’art. 744, del codice della navigazione, agli artt. 746 e 748, stante il D.M. Interno del 13.06.2022 individui le forze di polizia nazionali come utilizzatori del drone ma non sono infrequenti i provvedimenti di equiparazione, per voli di stato, per drone in uso a polizia locale, certamente con provvedimento ad hoc del Ministero dei trasporti.