L’interessato lamentava l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” per una pregressa malattia da cui era totalmente guarito già molti mesi prima di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.
La Commissione medica motivava l’esclusione facendo riferimento alla lettera G, punto1. dell’art. 582 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.
Ebbene, il TAR Lazio tramite decreto monocratico permetteva al ricorrente di poter proseguire le prove concorsuale e sostenere i colloqui finali per la valutazione psicologica che lo stesso superava con successo.
A seguito della camera di consiglio dell’8 febbraio con ordinanza il Collegio, confermava il decreto monocratico, concordando con l’impostazione giuridica del ricorso introduttivo del giudizio.
“Gli accertamenti psico – fisici sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei concorrenti delle qualità psicofisiche richieste per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, per svolgere le funzioni attribuite ai Carabinieri”, tanto si legge al punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso approvate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (GURI – 4° serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022).
Dal canto suo l’articolo 579 – idoneità al servizio militare – DPR 90/2010 chiarisce che “sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell’efficienza psico – fisica che ne consente l’impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza. 2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico – fisici, da indicare nei bandi di concorso. 3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall’articolo 582”.
La normativa chiede l’attualità della infermità e/o della menomazione.
La commissione applicava la normativa in maniera acritica senza neanche chiedere ulteriore documentazione medica al candidato o l’effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.