Una bella notizia, a firma del Generale Marco Minicucci, arriva dai Carabinieri e diventa un documento di riferimento anche per le altre Forze Armate. L’Arma pensa ai papà un po’ più soli e li avvicina ai loro figli concedendo la possibilità di evitare i servizi notturni. Un bel messaggio nell’ottica delle politiche sociali che, troppo spesso, non trovano spazio nella Pubblica Amministrazione.
La circolare
L’art. 41, co. 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,’ e l’art. 45, co. 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 952, prevedono in favore del personale dele Forze di polizia a ordinamento militare “‘l’esonero, a domanda, dal servizio notturno delle situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente. Nell’ambito di tale quadro normativo, è opportuno evidenziare che:
- l’art. 1della legge 8 febbraio 2006, n. 54°, ha stabilito che – in caso di cessazione della convivenza dei genitori – “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e che il giudice deve valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”;
- nel 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – in relazione all’applicazione dell’art. 1, co. 2, let. b),del decreto legislativo 8 aprile 2003, .n 665, che consente al lavoratore o alla lavoratrice, in qualità di unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, di essere esonerato dal lavoro notturno – ha sottolineato che, alla luce della
predetta novella del 2006, tale norma “tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da parte del genitore (suo convivente). Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore”. - la successiva giurisprudenza ha consolidato tale orientamento, chiarendo che l’affidamento condiviso dei figli:
- è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”. Ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri;
- non pregiudica il riconoscimento del beneficio in esame, estensibile a entrambi i genitori nei soli periodi di convivenza con questi ultimi. In tale ottica, nelle more di unarevisione, nel senso, delle Linee guida in materia di pari opportunità, tutela dela famigliae della genitorialità emanate dalo Stato Maggiore Difesa nel 2017, qualora li giudice disponga la convivenza del minore, a periodi alterni, con entrambi i genitori, il personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare può beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostri di convivere con il minore. Pertanto, al fine di consentire la concessione del beneficio in esame, nonché una corretta pianificazione dei servizi da parte dell’Amministrazione, il personale interessato dovrà esibire al proprio diretto superiore la copia conforme del dispositivo di sentenza o del verbale omologato dal Tribunale, ovvero, ni subordine, al dichiarazione sostitutiva di certificazione”, contenente el condizioni di affido che indichino in maniera chiara e inequivocabile i giorni in cui i figli saranno affidatial militare.