Ordinamento militare della Capitaneria di porto, ma non è una forza di polizia

Interessante sentenza del Consiglio di Stato sull’ordinamento delle forze di polizia e armate.

Ordinamento della Guardia Costiera

Con sentenza 10397 del 27 dicembre 2024 (recentissima!), la Seconda Sezione del Consiglio di Stato afferma che deve essere riconosciuta al legislatore una sua discrezionalità in materia di organizzazione amministrativa di Enti e corpi.

L’attenzione viene posta, in particolare, sull’ordinamento che possono assumere le forze di polizia, nonché le forze armate, arrivando a escludere/includere un determinato corpo tra le prime o le seconde.

Chiaramente tale distinguo deve considerare le effettive attribuzioni svolte.

Nella fattispecie, in tema contrattuale, le Capitanerie di Porto non possono ritenersi assimilabili alle forze di polizia a ordinamento militare – né, a maggior ragione, a ordinamento civile – in quanto costituiscono uno dei corpi nei quali è suddivisa la Marina Militare italiana, ex articolo 118 del codice dell’ordinamento militare, approvato con dlgs 66/2010.

Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, espletate, rappresentato solo una parte delle attribuzioni che la Guardia Costiera disimpegna.

Il riferimento corre alle funzioni militari (art. 132), a quelle dipendenti dal Ministero dei Trasporti (art.134), ma anche dai Ministeri dell’ambiente (art. 135), dal Ministero delle Politiche Agricole (art. 136), unitamente, ancora, ad altri dicasteri (art. 137).

Ordinamento guardia costiera

Doccia fredda, per alcuni aspetti, a ridosso del 160esimo anniversario del Corpo.

Si consideri che il parallelismo con l’Arma dei Carabinieri (almeno quando era la prima Arma dell’Esercito) viene quasi spontaneo, ma giustappunto è l’ordinamento della Benemerita che è mutato nel corso del tempo, con elevazione di questa a rango di forza armata, proprio per quella volontà politica richiamata nella sentenza.

Infatti, l’ordinamento dell’Arma viene esplicitato proprio nel dlgs 66/2010, all’art. 155:

L’Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR). (1) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

Nella sentenza si legge, inoltre:

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, «l’attribuzione ai funzionari di P.S. ed al personale appartenente alle Forze armate di polizia di un trattamento economico differenziato rispetto a quello previsto nei riguardi degli appartenenti alle altre forze armate è giustificato dallo speciale compito ad essi affidato per la difesa delle istituzioni e per la difesa dell’ordine pubblico, che comporta, anche in tempo di pace, rischi del tutto particolari: pertanto non sono in contrasto con l’articolo 3 Cost. gli artt. 43 sedicesimo e diciassettesimo comma L.10 aprile 1981 n. 121 e 2 quinto comma L. 20 marzo 1984 n. 34, nella parte in cui, nell’estendere agli Ufficiali superiori dell’arma dei Carabinieri e dei Corpi della Guardia di Finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale il meccanismo di progressione economica previsto per i funzionari di polizia, non ha previsto fra i destinatari del beneficio gli ufficiali superiori dell’esercito» (Corte cost., 12 aprile 1990, n. 191).

Il principio è applicabile anche agli ufficiali delle Capitanerie di porto: a tal proposito, con sentenza 23 maggio 1986, n. 357, il Consiglio di Stato aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, eccepita per un presunto contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui non contempla tali ufficiali fra il personale beneficiario dell’indennità per servizi d’istituto istituita con legge 22 dicembre 1969, n. 967, per le sole Forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

La medesima conclusione deve essere adottata anche nel nuovo quadro normativo, stante la differenza tra le Forze armate e le Forze di polizia, nonché la discrezionalità del legislatore nel ricondurre alle prime ovvero alle seconde un determinato Corpo, che nella specie non è stata esercitata in maniera irragionevole alla luce delle funzioni complessivamente attribuite alle Capitanerie di Porto.