I professionisti della sicurezza, passate le 6 ore di servizio, hanno diritto a un buono pasto.
Di Paola Gentili
I dipendenti pubblici, oltre a percepire lo stipendio mensile, hanno diritto anche al buono pasto a condizione che il turno di lavoro duri più di sei ore.
Nato per agevolare e conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività lavorativa al meglio, il buono pasto, cartaceo o elettronico, ha carattere assistenziale ed è obbligatorio per il lavoratore che ha un turno di lavoro al di sopra delle sei ore giornaliere anche senza richiesta del servizio mensa.
Il buono pasto è un mezzo di pagamento di importo fisso, incluso tra i fringe benefitaziendali, spendibili per l’acquisto di alimenti e pasti presso esercizi convenzionati e sostituiscono, di norma, la mensa aziendale.
La Cassazione, con sentenza n. 32213/2022, ha accolto le ragioni dei ricorrenti dopo che la Corte di Appello aveva negato agli infermieri dell’Asp (a pieno titolo nella categoria dei dipendenti pubblici) il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno di lavoro superiore alle sei ore di durata nelle fasce orarie 07:00-14:00; 14:00-21:00 e 21:00-07:00.
I suddetti non hanno mai chiesto il servizio mensa fuori dall’orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento per un tempo di pari durata.
Ricordiamo che i buoni pasto:
- Non sono cedibili, commerciabili e convertibili in denaro;
- Permettono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa dell’importo presente sul buono pasto;
- Consentono all’esercizio convenzionato che li accetta di dimostrare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società che li hanno emessi;
- Possono essere utilizzati solo e nei limiti del valore facciale;
- Possono essere utilizzati solo dai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e dai collaboratori anche non subordinati.