F.E.S.I. 2022, USIF AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA: NECESSARIA RIVISITAZIONE DEI CRITERI PER L’INCARICO DI “CAPO PATTUGLIA”.
Il Sindacato dei Finanzieri (Unione Sindacale Italiana Finanzieri) ha formalmente interessato il Comando Generale in merito alla criticità riscontrata circa i criteri utilizzati e connessi all’incarico di “Capo pattuglia” in sede di rilevazione dei dati relativi al F.E.S.I..
Al riguardo, l’ U.S.I.F. ritiene utile ricordare che, al fine di valorizzare e incentivare le peculiari responsabilità connesse allo svolgimento dell’incarico di Capo pattuglia, per la prima volta, nell’ambito del F.E.S.I. relativo all’anno 2020 (confermato anche per l’annualità 2021), venne introdotto uno specifico emolumento da attribuire sulla base di un determinato coefficiente (0,46 – anno 2020 e 0,43 – anno 2021).
In particolare, ai fini dei criteri individuati, sono stati ricompresi i militari in servizio presso i Reparti del Corpo (con esclusione di quelli impiegati, in posizione di comando, fuori ruolo o in altra analoga posizione presso Ministeri, Organismi ed Enti Vari) che abbiano ricoperto il ruolo di “Capo pattuglia” nelle attività di “esecuzione del servizio” per un periodo (ancorché non continuativo) non inferiore a:
– 75 giorni nel corso dell’ultimo semestre per l’annualità 2020;
– 150 giorni per l’annualità del 2021.
Inoltre, ulteriori criteri sono stati presi a base per il computo dei giorni nelle trascorse annualità:
a. non si tiene conto delle prestazioni lavorative svolte a distanza e delle attività eseguite in forma autonoma (pattuglia composta da un solo militare);
b. si considera esclusivamente il giorno di inizio del servizio per le attività che si protraggono per più giornate e un giorno unico qualora siano stati segnalati più turni nella medesima giornata anche per attività differenti.
Con particolare riferimento al requisito temporale richiesto in sede di rendicontazione del F.E.S.I., emerge che la determinazione dei 150 giorni risulta essere palesemente inadeguata e sproporzionata rispetto alle effettive giornate lavorative e alle diverse attività di servizio espletate.
Inoltre, il raggiungimento del periodo richiesto, risulta inattuabile anche per effetto di talune problematiche di diversa natura, tra l’altro, non riconducibili alla volontà dell’eventuale militare “Capo Pattuglia”. A tale proposito, si riportano solo alcuni dei più comuni esempi che quotidianamente si verificano presso i Reparti del Corpo: sopravvenute esigenze di servizio con contestuale impiego del personale in altre attività, assenze giustificate e impegni improvvisi del gregario e la sua mancata sostituzione con altro militare.
Considerato inoltre che l’articolo 53, comma 4, del d.P.R. n. 164/2002 demanda al Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Comandante Generale della Guardia di Finanza, la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per l’efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili e delle modalità applicative concernenti l’attribuzione dei compensi finalizzati, tra l’altro, a incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento, nonché a compensare l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagi.
Per quanto sopra, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri ha rappresentato l’urgente necessità, anche in ragione dell’imminente emanazione della circolare esplicativa relativa al F.E.S.I. anno 2022, affinché vengano rivisitati i criteri relativi al computo del requisito temporale, ritenuto particolarmente ampio e il più delle volte inaccessibile, prevedendo al riguardo dei periodi minori rispetto a quelli individuati nelle pregresse annualità.
Tale riesamina consentirebbe, di fatto, di realizzare appieno lo spirito con cui è stato introdotto tale specifico emolumento, volto a valorizzare e incentivare le peculiari responsabilità connesse allo svolgimento dell’incarico di “Capo pattuglia”.