Riceviamo e pubblichiamo la nota del SIM CARABINIERI.
1. Premessa
Con la definitiva approvazione della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) sono state apportate importanti modifiche al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare) negli articoli che disciplinano la Cassa di Previdenza delle Forze Armate. Alcune di queste modifiche hanno effetto dal 01 gennaio 2023, altre avranno effetto retroattivo dal 09 ottobre 2010 (data di entrata in vigore del COM).
2. Modifiche apportate
A. Diritto alla corresponsione:
– con effetto retroattivo dal 09 ottobre 2010, l’indennità supplementare verrà corrisposta a tutto il personale che cessa dal servizio, ovvero anche al personale riformato e transitato nei ruoli civili del MM.DD. o in altre P.A. ovvero cessato dal servizio senza diritto al trattamento pensionistico (purché abbia maturato 6 anni di iscrizione al fondo);
– è prevista, altresì, la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali a tutti gli iscritti che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati a coloro che siano rimasti iscritti al relativo fondo per meno di 6 anni, con efficacia dal 09/10/2010;
– e stato soppresso, infine, l’assegno speciale per gli ufficiali con efficacia dal 01/01/2023. Per gli interessati che fino al 31/12/2022 hanno contribuito per tale vitalizio è prevista una disciplina transitoria specifica.
B. Modalità di contribuzione
I contributi obbligatori (prelevati direttamente dalle spettanze mensili) ai fondi previdenziali successivi al 31/12/2022, vengono calcolati sull’80% dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprensivo della tredicesima mensilità e vengono stabiliti in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna categoria di personale dell’Arma dei Carabinieri:
3% per gli Ufficiali (invece del 4%);
3% per i Luogotenenti e Marescialli (in luogo del 2%);
2% per i Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri (rimane uguale).
C. Modalità di liquidazione
– Sono state, altresì, modificate le aliquote di rendimento ed i periodi di calcolo per la determinazione dell’indennità supplementare:
● per i periodi di contribuzione antecedenti al 31/12/2022, l’indennità supplementare è liquidata per tutto il personale in base all’aliquota del 2% dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80%, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data;
● per i periodi successivi al 31/12/2022, verrà liquidata in base alle nuove aliquote percentuali di seguito riportate dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80%, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data dal sottonotato personale dell’Arma dei Carabinieri:
2% per gli Ufficiali (resta uguale, viene abolito l’Assegno Speciale);
2,5% per i Luogotenenti e Marescialli (in precedenza il 2%);
3% per i Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri (invece del 2%).
– L’importo finale così calcolato verrà erogato a tutto il personale avente diritto all’atto del collocamento in congedo con possibilità di differimento, per un massimo di 24 mesi, solo per motivi di carattere finanziario, su proposta del Consiglio di Amministrazione della cassa e con apposito Decreto Ministeriale.
3. Considerazioni
A seguito delle perplessità e dei quesiti espressi da numerosi iscritti al SIM Carabinieri, si è provveduto ad effettuare uno studio previsionale sull’Indennità Supplementare così come modificata dalla legge di bilancio dal quale è emerso che, rispetto alla normativa precedente ove il tasso di rendimento era abbastanza simile per tutte le categorie del personale, con le attuali modifiche apportate i Luogotenenti ed i Marescialli dell’Arma dei Carabinieri vedranno tale rendimento assottigliarsi drasticamente ove, per le restanti categorie del personale contrattualizzato (ad es. Appuntati, Carabinieri e Sovrintendenti), esso subirà invece una cospicua impennata. Dai calcoli effettuati, infatti, risulta che i Luogotenenti CS che alla data del 31.12.2022 hanno già raggiunto il grado apicale, per i restanti anni che precedono il congedo, eroderanno parte della somma che sarebbe stata loro corrisposta con la vecchia normativa. Peraltro, per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2023, tanto per fare un esempio, a causa dell’avversa combinazione tra una carriera a basso sviluppo verticale e lo squilibrio in negativo tra le aliquote di contribuzione (3%) e di quelle di liquidazione (2,5%), la somma delle contribuzioni versate da un Maresciallo Maggiore congedato per riforma potrebbe essere superiore a quella effettivamente liquidata.
Per quanto riguarda gli Ufficiali, infine, sebbene sia stato soppresso l’Assegno speciale, i nuovi arruolati gioveranno di un significativo calo dei contributi versati (dal 4% al 3%), pertanto, il tasso di rendimento complessivo tra i contributi versati e la somma liquidata a scadenza, anche grazie alla verticalità delle carriere e dell’aumento costante della posta stipendiale agganciata al sistema di classi e scatti (trattamento economico dirigenziale), sarà senz’altro positivo rispetto alla situazione precedente. Non si capisce, pertanto, quali siano state le motivazioni che hanno portato a questa modifica normativa atteso che, tanto per essere precisi, non risulta che la cassa relativa ai sottufficiali (Marescialli e Luogotenenti) dell’Arma dei Carabinieri fosse in pericolo di default o vi fosse un outlook negativo a causa dello squilibrio tra le assunzioni ed i congedamenti. Né, tantomeno, si comprende perché, nell’incrementare giustamente il tasso di rendimento per le categorie dei carabinieri, appuntati e brigadieri, si sia deciso di peggiorare (anche in modo deciso nel caso dei sottufficiali) quello del restante personale.
4. Proposte
Alla luce di quanto sopra esposto, il SIM Carabinieri, nell’evidenziare le criticità delle modifiche legislative di cui trattasi, propone agli organi legislativi competenti di apporre un rimedio nel breve termine ripristinando la precedente aliquota contributiva per i Marescialli e Luogotenenti dell’Arma dei carabinieri (2%) e compiendo ulteriori studi in modo da armonizzare i rendimenti tra le categorie del personale. Si propone, altresì, in ottemperanza all’art. 1918 comma 2 del COM che il Consiglio d’Amministrazione proponga al Ministro della Difesa, per le previste autorizzazioni, che i proventi siano, altresì, impiegati, in prestiti da concedere agli iscritticosì come già avviene per altre casse di previdenza del personale civile nonché di quello appartenente all’ex CFS (Cassa MI.P.A.A.F.) ora Carabinieri.
a) Categoria Ufficiali
● Calcolo normativa attuale:
Gen.C.A. arruolato 01/01/2023, cessazione dal servizio 01/01/2058
Contribuzione versata: 32.358,65 €
Indennità supplementare maturata: 45.255,26 €
Differenza tra contribuzione e liquidazione: 12.896,61 €
● Calcolo normativa precedente non paragonabile essendo stato abolito l’Assegno Speciale.